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ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO DELL’ASSOZIAZIONE
“CANE DA GREGGE ABRUZZESE”
ATTO DI COSTITUZIONE
Art.1)
OMISSIS
in quanto comprende i dati personali dei soci fondatori
FINALITA' ASSOCIATIVA
Art. 2)
L’Associazione avrà sede legale in Castel del Monte (AQ) in via Campo
Imperatore nr. 4. L'associazione non ha scopo di lucro, non svolge attività
commerciale in via prevalente ed ha come fine primo, ottenere il
riconoscimento ufficiale della razza “cane da gregge abruzzese”, la
tutela, la selezione, il miglioramento genetico e la valorizzazione dello
stesso, nonché l'incremento nel suo impiego nel rispetto delle sue funzioni
e della sua storia millenaria.
Art.3)
L’Associazione del cane da gregge Abruzzese si adopererà affinché venga
istituito il “Libro Aperto” per questa razza presso l’E.N.C.I., ai fini del
riconoscimento provvisorio prima e quello definitivo successivamente, nei
modi e termini previsti dalla F.C.I. .
Art. 4)
Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’associazione:
a) provvederà a radunare un numero congruo di cani rappresentativi della
razza, identificati attraverso l’applicazione del microchip, per la
misurazione e la redazione dello standard;
b) perseguirà un progetto di selezione, opportunamente stilato dalla
commissione tecnica ed approvato dal C.D. di questa associazione, volto al
raggiungimento degli scopi anzidetti;
c) organizza manifestazioni direttamente e in collaborazione con altri enti
o società specializzate, a loro volta interessati a tali iniziative.
RAPPORTO ASSOCIATIVO, VOTO IN ASSEMBLEA
Art. 5)
Possono essere soci del ACGA tutti i cittadini italiani e stranieri di
accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza
del CGA e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti nel
presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio. Possono Associarsi
tutti gli Enti pubblici e privati che per motivi storico culturali e/o
territoriali sono legati alla millenaria tradizione di questa razza di cani
o che a qualunque titolo siano interessati alla promozione della stessa.
Art. 6)
I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e
doveri nei confronti dell’associazione od in conseguenza della loro
appartenenza a quest’ultima sono uguali , è diversa solo la misura della
quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una
maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del
sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano
acquisito particolari benemerenze nel campo della promulgazione
dell’iniziativa per il riconoscimento della razza o portato elementi
scientifici e storici utili a tale fine. Ai soci onorari non spetta il
diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Tutte le
categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione
stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti
temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione
ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle
manifestazioni dalla stessa promosse.
Art. 7)
Per far parte in qualità di socio della associazione occorre avanzare
domanda scritta e firmata convalidata dalle firme di due soci presentatori
ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve anche essere precisato
che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e
la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno
emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il
Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di ammissione è consentito reclamo
entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al
Presidente dell'associazione, che ha cura di portare la questione
all'attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio
, presentate durante l’anno nel corso del quale si svolge l 'elezione del
nuovo Consiglio Direttivo , possono essere istruite e valutate solamente dal
Consiglio Direttivo neoeletto.
ART. 8)
L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura
delle quote annuali dovute alla associazione dai soci. La quota sociale
annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è
rivalutabile né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.
ART. 9)
L’iscrizione a socio vale per l’anno in corso e sarà vincolante per l’anno
successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale
atto di dimissioni entro il 31 ottobre dell’anno per il quale e’
regolarmente iscritto, avendo pagato la quota sociale.
ART.10)
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.9)
b) per morosità che si verificherà automaticamente e senza necessità di
alcuna delibera consiliare allorché il socio non provvederà al pagamento
della propria quota annuale associativa entro il termine perentorio di mesi
dieci dall’inizio dell’anno sociale;
c) per espulsione, deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del
Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni
diritto, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
ART. 11)
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in
regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
ORGANI SOCIALI
Art. 12)
Sono organi della associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio, composto da consiglieri eletti;
c) il presidente;
e) il sindaco revisori dei conti;
f) il comitato tecnico.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 13)
L’assemblea generale è composta dai soci in regola con i versamento della
quota sociale per l’anno in corso . In piena attuazione dei principi di
uguaglianza e di democraticità associativa ogni socio, sia esso ordinario
oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare
in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio
può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere
depositate dal socio cui sono intestate entro il termine indicato
nell’avviso di convocazione. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni
sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le
proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.
ART. 14)
L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure,
qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno,
eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità
dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a
svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’assemblea
generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la
decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la
quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di
maggioranza.
ART. 15)
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il
mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno
precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in
corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data,
quantunque lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta
domanda scritta al presidente del collegio sindacale o di almeno un terzo
dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal presidente
con l’invio per posta o posta elettronica ai soci degli inviti a
parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la
data, la località e l’ora della riunione, i termini per il deposito delle
deleghe nonché l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea è valida in
prima convocazione quando risulta presente, di persona o per delega, almeno
la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorso un’ora da quella
indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare
all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
ART. 16)
L’assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario e
sul bilancio di previsione;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei
soci;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di
esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all’assemblea
eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci revisori .
CONSIGLIO
ART. 17)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7
consiglieri eletti dall'assemblea generale. I membri del Consiglio Direttivo
eletti dall'assemblea durano in carica tre anni solari e possono essere
rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi
motivo uno o più dei consiglieri eletti dall'assemblea questi verranno
sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti
entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero
rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare invece più
della metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto e i
membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto
alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per la nuova elezione del
consiglio. Le dimissioni dei consiglieri non sono revocabili e producono
effetto dalla loro comunicazione scritta al consiglio direttivo, che non
potrà respingerle, dovendosi limitare alla sola presa d’atto.
ART. 18)
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con
le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è
responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea
i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di
nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli
uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia
il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
ART. 19)
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del presidente, del
vice presidente dell’associazione, di uno oppure due segretari ed
eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il vice Presidente devono
essere nominati fra i consiglieri eletti; i segretari ed il cassiere possono
anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai in caso ricevano
una remunerazione per il loro lavoro.
ART. 20)
Il consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e straordinariamente
quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri
oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati
dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio
è presieduto dal presidente oppure in sia assenza dal vice presidente o,
qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue
riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non
sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti
del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni
consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
ART. 21)
Il presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti
interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le
deliberazioni del consiglio e dell’assemblea, provvede a quanto si addica
alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In
caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni
così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo
nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente
è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al
consiglio disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non
consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle
riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ART. 22)
Il patrimonio della associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.Le
entrate della associazione sono costituite :
d) dalle quote annuali versate dai soci;
e) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
f) dalle attività di gestione;
h) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
ART. 23)
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle
risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i
consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con
l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni
relativi. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di
ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività
statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti, neppure
indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o
distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
SINDACO REVISORI DEI CONTI
ART. 24)
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un sindaco,
eletto dall’assemblea generale dei soci. Il sindaco, dura in carica tre
anni solari e può essere rieletto, ha facoltà di partecipare alle riunioni
di consiglio, alle quali deve essere invitato.
COMITATO TECNICO
ART. 25)
I componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo che ne nomina
altresì il Presidente. Esso è composto da cinque membri. I componenti
verranno scelti fra:
-soci qualificati dell’associazione dal punto di vista della preparazione
tecnica. L’incarico non è incompatibile con altre cariche sociali;
-non soci purché scelti fra persone di provata capacità tecnica e di
conclamate conoscenze di cinognostica. La durata dell’incarico è triennale.
Il comitato tecnico ha il compito vigilare sul progetto di selezione,
elaborare elementi per lo sviluppo dello standard e le linee direttive
promulgando le attività. Di indirizzare Consiglio Direttivo e soci verso il
raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici
dell’Associazione. Le proposte formulate dal comitato tecnico devono essere
sottoposte al consiglio direttivo, al quale spetta comunque di pronunciarsi
in via definitiva sulle proposte medesime e in quanto possibile attuarle,
inoltrandole nei modi previsti all’ENCI per le necessarie formalità. La
convocazione del comitato verrà effettuata, secondo le norme dell’art. 20,
dal Presidente dell’Associazione, il quale potrà convocare per pareri e
proposte di carattere cinotecnico anche i soci o esperti coadiuvanti nel
progetto, invitando quando opportuno a partecipare alle riunioni del
comitato con funzioni consultive soci rappresentanti della pastorizia,
utilizzanti i cani nel loro ambiente di lavoro.
NORME DISCIPLINARI
ART. 26)
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, il relativo
Regolamento di attuazione, nonché le regole della deontologia e della
correttezza. E' soggetto alle decisioni del C.D. dell’Associazione Cane da
Gregge Abruzzese. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con
il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla
associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal
C.D. . Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio
deve essere adottata a maggioranza. Le denunce a carico di un socio devono
essere avanzate per iscritto dando un termine a quest’ultimo un termine di
almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver
sentito il presidente della associazione. In caso di mancanze gravi il
Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio
dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che abbiano a pronunciarsi
definitivamente. I provvedimenti disciplinari a carico di un socio della
società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni
ed espulsione di un socio in via definitiva presentata dal C.D.
nell’assemblea generale
SCIOGLIMENTO
ART. 27)
La stessa assemblea, sentito il collegio dei revisori e gli organi di
controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla
devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a
favore di associazioni con finalità analoghe, a fini di pubblica utilità,
salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
VARIE
ART. 28)
Tutte le cariche in seno alla associazione sono gratuite.
ART. 29)
Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci,
entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non
potrà essere proposta all’assemblea generale se non dal consiglio della
associazione oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in
assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per
iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a
modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione di una assemblea
generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più
uno dei soci aventi diritto al voto.
ART. 30)
Il consiglio direttivo può istituire e riconoscere organismi periferici
allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell’associazione ed alla
valorizzazione della razza. Le norme, le funzioni ed i limiti di ciascun
organismo periferico saranno precisati nei relativi regolamenti emanati dal
consiglio direttivo.
ART. 31)
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme
di legge vigenti ed ai principi generali di diritto.
CONVALIDA DELL’ATTO DI COSTITUZIONE E NOMINA DEI CONSIGLIERI
Nella citata assemblea sono stati eletti i seguenti consiglieri: _.
I consiglieri hanno nominato Freddy Barbarossa
Presidente della presente associazione.
L’attribuzione delle rispettive cariche nonché la nomina del sindaco
revisore ed eventuale cassiere avverrà nel corso de primo consiglio.
Castel del Monte, 21.08. 2005
Firma dei soci fondatori:
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